Collocazione in CIGO con causale Covid-19: è legittimo?

23/09/2021

Illegittimo il provvedimento di collocazione in Cigo con causale Covid-19, in mancanza di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica.

Con ricorso d’urgenza un lavoratore adiva il Tribunale di Roma al fine di far dichiarare illegittimo il provvedimento adottato dal datore di lavoro di collocazione in cassa integrazione a zero ore, con causale Covid-19, in quanto emesso in assenza dei presupposti indicati dall'art. 19 del D.L. n. 18/2020, sostenendo invece che il provvedimento era stato dettato unicamente per una riorganizzazione aziendale, con soppressione del suo posto di lavoro, e quindi di fatto per aggirare il divieto normativo di licenziamento per g.m.o.

La questione giuridica è la corretta interpretazione dell’art. 19 DL 18/2020 che dispone la possibilità di ricorrere all'istituto della cassa integrazione in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, rendendo quindi più agevole il ricorso alla CIGO, ma richiedendo comunque la connessione con la situazione pandemica.

Conseguentemente, secondo il Tribunale di Roma, non sarebbe possibile ricorrere all'ammortizzatore sociale in discorso in caso di mera riorganizzazione aziendale, e pur in assenza di fattori idonei a comprimere i volumi d'affari del datore di lavoro.

Con il Decreto Cura Italia infatti si è ampliato la base di beneficiari della CIGO, ma si è legato il ricorso alla stessa a riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa riferibili allo stato di emergenza, da ciò emerge che la cassa integrazione è riservata unicamente alle aziende che attraversano situazioni di crisi economica.

Il Tribunale quindi accoglieva la domanda del lavoratore reintegrandolo in servizio, ritenendo sussistente anche il requisito del “periculum in mora” alla luce dell’esiguità dell’integrazione salariale anticipata al lavoratore rispetto alla retribuzione precedentemente goduta, purtuttavia su quest’ultimo aspetto in sede di reclamo il provvedimento è stato poi riformato.

Il documento del Tribunale di Roma

20210630_Trib-Roma (cassa covid)

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