Congedo parentale del papà: illegittima la riduzione del premio di risultato

28/05/2021

Quando è il papà ad essere discriminato: dichiarata illegittima la riduzione del premio di risultato al lavoratore che usufruisce del congedo parentale

Con decreto del 7/12/2020 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Asti ha dichiarato la natura discriminatoria di un accordo aziendale istitutivo del premio di risultato che aveva stabilito la riduzione dello stesso per assenze dovute per “maternità e paternità facoltativa”.

Il caso sottoposto al vaglio del Tribunale era quello di un papà che, avendo usufruito nell’anno 2019 di un periodo di astensione per congedo parentale, si era visto riconoscere un premio di risultato decurtato di oltre il 60% in quanto l’accordo istitutivo del premio indicava quali ragioni di una riduzione dello stesso anche le assenze dovute a “maternità e paternità facoltativa”.

Veniva quindi introdotto giudizio ex art. 38 D. Lgsl. 198/2006 (Codice Pari Opportunità) rilevando la natura discriminatoria della disposizione dell’accordo in quanto avrebbe violato l’art. 25 comma 2-bis del Codice Pari Opportunità (“Costituisce discriminazione ..ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità o dell’esercizio dei relativi diritti”), norma che avrebbe introdotto nel nostro ordinamento un nuovo fattore di protezione consistente nello status di “genitore, fattore diverso e trasversale rispetto alla discriminazione basata sull’appartenenza ad un determinato sesso.

La società convenuta in giudizio contestava questa interpretazione, ritenendo che il Codice Pari Opportunità si dovesse riferire solo ed esclusivamente alle discriminazioni fondate sul genere, sottolineando che tutti i precedenti giurisprudenziali avessero ad oggetto discriminazioni nei confronti delle lavoratrici madri.

Il Giudice, accogliendo la nostra tesi - dello Studio legale Padovani - evidenziava che il comma 2-bis veniva introdotto nell’impianto originario del Codice Pari opportunità con il D. Lgsl. 5/2010 di recepimento della Direttiva 2006/54/CE e che il divieto di discriminazione per ragioni connesse al sesso è esteso anche alla genitorialità, ritenendo quindi lo status di genitore un autonomo fattore di protezione dell’ordinamento vigente.

La pronuncia rappresenta una novità assoluta in quanto attiene al caso di un “papà” discriminato e si pone in aderenza con gli obiettivi del modello sociale europeo di ridistribuzione in modo equilibrato tra i sessi delle responsabilità nella famiglia e con le misure rivolte ad incoraggiare la partecipazione degli uomini alle funzioni genitoriali.     

Congedo parentale: provvedimento del giudice del Lavoro di Asti

decreto-Trib Asti_discriminazione genitorialita sn

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