Il Fondo di Garanzia - istituito dalla L. 297/1982 - rappresenta un vero e proprio "salvagente" per tutti i lavoratori nel caso in cui, alla cessazione del rapporto di lavoro, l'ex datore di lavoro non abbia provveduto a pagare regolarmente le ultime mensilità ed il TFR.
Fondo di Garanzia INPS: "salvagente" per lavoratori
Il requisito per accedere a tale fondo è, innanzitutto lo stato di insolvenza del datore di lavoro che consiste nel provvedimento che determina l’apertura della procedura fallimentare, del concordato preventivo, della liquidazione coatta o dell’amministrazione straordinaria, qualora lo stesso sia sottoponibile a procedura concorsuale.
Qualora il datore di lavoro, invece, non sia assoggettabile a procedura concorsuale, il Fondo potrà intervenire previo esperimento, da parte del lavoratore, di una procedura esecutiva individuale (come ad esempio pignoramento mobiliare/immobiliare/presso terzi) a seguito della quale il credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto.
I presupposti per l’intervento del Fondo sono:
Il fondo di garanzia garantisce l’erogazione:
- dell’intero TFR, il quale matura esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- degli altri crediti, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, inclusi i ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità (ove prevista contrattualmente), nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità. Sono invece esclusi l’indennità di mancato preavviso, gli importi relativi a ferie non godute, le indennità di malattia a carico dell’INPS, che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.
Pertanto, è fondamentale, alla cessazione del rapporto la tempestività nel rivolgersi ad un Avvocato, il quale dovrà, entro un anno dalla fine del rapporto di lavoro depositare dinanzi al Giudice del lavoro competente l’atto giudiziario e successivamente promuovere l’azione esecutiva.
Al termine della procedura esecutiva se infruttuosa ovvero a seguito all’insinuazione al passivo dell’eventuale fallimento del datore di lavoro, si potrà procedere alla presentazione della domanda al fondo di garanzia INPS mediante il portale dedicato.
La tempestività è fondamentale, in quanto il diritto alla prestazione del Fondo si prescrive:
- per il TFR, in 5 anni dalla data della risoluzione del rapporto. Detto termine potrà essere interrotto con l’insinuazione del credito del lavoratore nello stato passivo e ricomincia a decorrere, per l’intera sua durata (cinque anni), dalla data di chiusura della procedura concorsuale oppure, in caso di azienda non fallibile, mediante l’invio di una messa in mora.
- per gli altri crediti di lavoro, in un anno. Tale termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla data in cui è possibile presentare la richiesta di intervento del Fondo. Se la domanda viene presentata oltre tale termine l’Inps, prima di respingerla, verificherà che il richiedente non abbia interrotto la prescrizione.
Per approfondimenti, leggere nel sito dell'INPS: www.inps.it/prestazioni-servizi/fondo-di-garanzia-del-tfr-e-dei-crediti-di-lavoro