Con decreto del 29 ottobre 2021 il Tribunale del Lavoro di Asti ha accolto il ricorso presentato dalla Filctem-CGIL di Asti dichiarando la natura antisindacale di una serie di condotte poste in essere da importante azienda astigiana.
É stato ordinando alla stessa di astenersi per il futuro “da ogni condotta volta a limitare il diritto di libertà sindacale , ivi compreso l’esercizio del diritto di adesione all’O.S., di proselitismo, di opinione personale e sindacale, e conseguentemente di astenersi da ogni condotta repressiva, ritorsiva, intimidatoria e discriminatoria nei confronti della Filctem-CGIL, degli iscritti alla medesima e di ogni lavoratore anche non iscritto finalizzato a ledere allo stesso la propria libertà sindacale e di esprimere le proprie opinioni personali e sindacali”.
Così il Giudice astigiano mette la parola fine ad un’inquietante vicenda che ha visto coinvolto un gruppo di lavoratori che, avvicinatisi al sindacato nel maggio 2021, hanno semplicemente palesato la loro affiliazione e richiesto di poter tenere in azienda l’elezione delle RSU.
Da quel giorno, e per un mese, i vertici aziendali – forse considerando “la presenza del sindacato come una illegittima intromissione nella vita aziendale, se non addirittura uno sgarbo” – hanno posto in atto una serie di iniziative palesemente contrarie all’esercizio dei diritti sindacali.
Lavoratori iscritti convocati nell’ufficio del Presidente e palesemente invitati a desistere dalla loro affiliazione, mediante pressioni, intimidazioni o promesse cui facevano seguito una serie di azioni ritorsive, anche di natura disciplinare.
Venivano poi poste in essere dall’azienda una serie di azioni volte a dissuadere la platea dei lavoratori ad avvicinarsi al sindacato ed a boicottare l’elezione delle RSU. Come l'affissione di documenti apocrifi apparentemente ascrivibili al sindacato, espressioni pubbliche di disapprovazione per chi si avvicinasse al sindacato. Fino ad arrivare a presidiare il seggio elettorale, creando così un clima di paura tale da far andar di fatto deserte le elezioni.
Il Giudice del Lavoro di Asti ha ritenuto ampiamente provate le condotte confermate sia dai testimoni che da alcune registrazioni audio acquisite nel processo, ritenendo che “la pluralità di comportamenti di cui è stata fornita prova debbano essere esaminati non atomisticamente ma nella loro concatenazione e successione temporale”, confermandosi la natura antisindacale.
Infine il Tribunale, soffermandosi sull’attualità della condotta a produrre i suoi effetti, requisito essenziale dell’azione ex art. 28 L. 300/70, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha puntualizzato che le azioni poste in essere dall’azienda “per le motivazioni che le sorreggono e per la loro certa diffusività nell’ambiente di lavoro, sono idonee a produrre effetti durevoli nel tempo, per la loro portata intimidatoria e di discredito dell’immagine e dell’attività del sindacato” con ciò condannando l’azienda.
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